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LEGGE DI BILANCIO 2025 - NUOVE REGOLE PER LA TRANSIZIONE 5.0


La legge di bilancio 2025 è intervenuta in tema di Transizione 5.0, rafforzando l’agevolazione, semplificando e rimodulando alcuni aspetti della disciplina che sostiene il processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese.

Le principali novità sono

1. Ampliato il perimetro di cumulo del credito d’imposta

Con le modifiche introdotte il credito d’imposta è cumulabile anche con:

il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica - Mezzogiorno), articoli 16 e 16-bis del Dl n.124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (Zls), articolo 13 del Dl n.60/2024

le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione

2. Cambiata l’aliquota del credito d’imposta in relazione a solo due scaglioni di investimento ammissibili:

Gli scaglioni di investimento vengo ridotti da tre a due: il precedente scaglione fino a 2,5 milioni di euro e quello compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro sono stati unificati.

3. Incrementata la base di calcolo del credito d’imposta per l’acquisizione di moduli fotovoltaici

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 essa è pari al:

al 130% del costo per i moduli fotovoltaici con una efficienza almeno pari al 21.5% ( non previsto nella versione precedente)

al 140% anziché al precedente 120%, per i moduli fotovoltaici caratterizzati da un’efficienza, a livello di cella, almeno pari al 23.5%

al 150% in luogo del precedente 140%, per i moduli con efficienza di cella almeno pari al 24.0%

4. Semplificata la procedura per il calcolo del risparmio energetico.

La legge semplifica la verifica della riduzione dei consumi energetici per le imprese. In particolare per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Altresì, la riduzione dei consumi si considera conseguita, a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, nei casi di progetti di innovazione realizzati per tramite di una società di servizi energetici (ESCo) a fronte della sottoscrizione di un contratto di EPC