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TRANSIZIONE 5.0

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Riferimento normativo: D.L. n. 19 del 02-03-2024 art. 38, L. 67/2024

Ente concedente: MIMIT

Beneficiari:

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazioni idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%, o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, c.1, lett. a, b e c del D.L, n.181.
  • le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogata da soggetti esterni nel limite del 10% dell’investimento effettuato e fino ad un massimo di € 300.000,00.

Entità del contributo:

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato all’importo dell’investimento e alla percentuale di risparmio energetico conseguita, pari a:

• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote aumentano al

• 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%;

• 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano

• ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare;

• ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 10.000,00, fermo restando il limite massimo.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000,00, fermo restando, comunque, il limite massimo.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 nonché con il credito d’imposta ZES Unica.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tempi e modalità di presentazione

Le domande di richiesta assegnazione contributo potranno essere inviate a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

Le domande di ammissione saranno istruite con procedura valutativa a graduatoria.